Si
definiscono cosmetici tulle le preparazioni e sostanze destinate a
essere applicate sulla superficie esterna del corpo umano con lo scopo di
pulire, profumare, correggere gli odori, proteggere e mantenere in buono stato la pelle. I cosmetici non possono
vantare finalità terapeutiche per la prevenzione e la cura di patologie cutanee
che sono proprietà appartenenti solo ai medicinali.
I
cosmetici devono essere messi in vendita accompagnati da tutte le informazioni
necessarie, definite dalla normativa vigente, che devono essere riportate sull’etichetta
a diretto contatto con il cosmetico. La presentazione dei cosmetici e delle
loro caratteristiche, attraverso brochure e ogni altro mezzo pubblicitario,
hanno lo scopo di informare correttamente il consumatore affinché possa fare
una scelta consapevole all’atto del acquisto e soprattutto evitando di creare
false aspettative illusorie o miracolistiche.
ESEMPIO DI ETICHETTA
Cosa deve riportare obbligatoriamente l’etichetta?
1. Nome
o ragione sociale e la sede legale del produttore (città) o del responsabile
dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico.
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2. Contenuto
nominale (obbligatoriamente in italiano)
che indica la quantità del prodotto espressa in volume contenuta nel
contenitore al momento del confezionamento.
Nota: il contenitore tarato per una
determinata quantità può risultare a volte non completamente pieno in
funzione della consistenza più o meno liquida del prodotto.
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3. Data
di durata minima
che indica il termine entro il quale il prodotto, conservato correttamente,
mantiene le sue caratteristiche. Quindi:
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4. Lotto
di fabbricazione,
che identifica un insieme di unità di vendita
prodotte e confezionate in condizioni praticamente identiche (stesso giorno
di produzione, materie prime e procedure).
Il numero di lotto può essere riportato in qualsiasi parte
dell’imballaggio.
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5. Paese
d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE, mentre per quelli
prodotti all’interno del territorio europeo non è obbligatoria la scritta.
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6. Funzione
del prodotto (obbligatoriamente in italiano): sono le informazioni
utili a guidare il consumatore nella corretta applicazione del cosmetico. Deve
essere inoltre indicato che è per uso esterno.
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7. Elenco
degli ingredienti (può essere riportato anche solo sull’imballaggio
esterno del prodotto). Devono essere riportati tutte le sostanze presenti nel
cosmetico con il corrispondente nome INCI (nomenclatura internazionale in
inglese o latino). Devono essere riportati in base alla loro quantità: per
prime le sostanze in ordine decrescente di quantità superiore al 1% e di
seguito in ordine sparso quelle in quantità inferiore al 1%.
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8. Precauzioni
d’impiego (obbligatoriamente in italiano).
Devono essere riportate se esistono delle avvertenze legate
all’impiego del prodotto che il consumatore deve conoscere per evitare un uso
improprio con possibili danni alla salute sua o dei bambini. Spesso queste
indicazioni non sono riportate sulla confezione ma segnalate dalla presenza
di libretto con una mano che invita a leggere il foglietto illustrativo che
accompagna il prodotto.
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Altre informazioni presenti sull’etichetta
9. Indicazioni che esplicitano le funzioni del
cosmetico ossia perché deve essere usato. La normativa europea ribadisce il
divieto di utilizzo, nelle etichette e nel materiale pubblicitario, di
termini o affermazioni tali da attribuire al prodotto caratteristiche che non
possiede e che possano falsare le scelte del consumatore.
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10. Test
particolari
effettuati come quelli dermatologici o clinici.
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11.
Simbolo per imballaggi o contenitori riciclabili.
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12.
Simbolo che invita a non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
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13.
Caratteristiche del cosmetico sulla base delle quali viene acquistato (claims).
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Helene Calogeropoulou,
Farmacista, Milano
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